STATUTO ASSOCIAZIONE LOMBARDA AVICOLTORI
con sigla “ALA”
Articolo 1 – DENOMINAZIONE – DISCIPLINA
1.1 – E’ costituita, anche ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nel rispetto delle forme e delle finalità da questo contemplate, un’Associazione denominata “Associazione Lombarda Avicoltori” con sigla “ALA”.
1.2 – L’Associazione è disciplinata dal presente statuto (di seguito indicato lo “Statuto”) ed agisce nel rispetto del Codice del Terzo settore, del codice civile e delle altre normative nazionali e regionali che regolano i diversi settori di attività.
Lo Statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento, vincolando gli aderenti all’associazione alla sua osservanza.
Articolo 2 – SEDE
2.1 – L’Associazione ha sede, di volta in volta, presso la residenza o il domicilio del suo legale rappresentante.
Articolo 3 – PATRIMONIO
3.1 – Fanno parte del patrimonio dell’Associazione, che è destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale la totalità dei conferimenti degli associati, oltre ai beni di qualunque tipo e comunque suscettibili di valutazione economica di proprietà della Associazione.
Si compone di:
- a) quote di affiliazione e quote associative versate dai soci;
- b) sovvenzioni e contributi di privati, istituzioni, enti pubblici nazionali o sovranazionali;
- c) utili o avanzi di gestione;
- d) ogni altra entrata che vada ad incrementare il patrimonio dell’Associazione
Articolo 4 – FINALITA’ E SCOPI
4.1 – L’Associazione non ha scopo di lucro e si prefigge, in via esclusiva o principale, il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4.2 – L’Associazione ha come finalità:
- a) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente e, in particolare, attraverso la propaganda dell’amore, la conoscenza, il rispetto, la conservazione e lo sviluppo del patrimonio avicolo nazionale diffondendo, in proprio e tramite i propri associati, le conoscenze utili al corretto allevamento a scopo ornamentale ed espositivo di questi animali, tutelando il loro benessere e promuovendo la riproduzione di razze avicole esistenti ed altrimenti in via di estinzione ed al contempo la selezione di nuove razze e/o colorazioni.
- b) Promozione, organizzazione o semplice partecipazione a manifestazioni che abbiano carattere di esposizione divulgativa, concorso, mostra scambio, in ambito nazionale ed internazionale, che riguardino l’avicoltura.
- c) Promozione ed organizzazione di manifestazioni a carattere sportivo in ambito nazionale od internazionale aperte a tutti i tesserati foriere di riconoscimenti delle attività di selezione ed allevamento delle razze avicole, con particolare riferimento a quelle di origine autoctona.
Articolo 5 – DURATA
5.1 – L’Associazione ha durata illimitata.
5.2 – In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell’associazione è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, nr. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
Articolo 6 – SOCI
6.1 – I soci dell’Associazione si suddividono in:
- a) Soci Ordinari;
- b) Soci Sostenitori.
Soci Ordinari: collaborano attivamente al perseguimento degli scopi istituzionali ed all’esercizio dell’attività che ne sono l’esplicazione. I soci hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’associazione e sono tenuti all’adempimento collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dal Regolamento federale.
Soci Sostenitori: possono essere Enti Pubblici e Privati che intendono sostenere culturalmente o finanziariamente le finalità della Associazione o comunque contribuiscono alla realizzazione delle iniziative promosse dall’Associazione stessa. I Soci Sostenitori non hanno diritto di voto.
Gli associati hanno il diritto di:
– eleggere i componenti del Direttivo e di essere eletti negli stessi;
– approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
– approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
– essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
– partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione
Articolo 7 – DOVERI DEI SOCI
7.1 – Tutti i Soci sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
7.2 – E’ dovere di tutti i Soci Ordinari:
- a) versare all’Associazione la quota di iscrizione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- b) partecipare alla vita associativa;
I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prendere parte alle attività dell’Associazione.
I Soci possono rinnovare la propria iscrizione mediante il versamento della quota associativa entro il 31 marzo dell’esercizio successivo, senza interruzione del rapporto.
Articolo 8 – PERDITA DELLA QUALITÀ’ DI SOCIO
8.1 – La qualità di Socio si perde nei seguenti casi:
- a) per morte;
- b) per recesso, da notificarsi con lettera raccomandata o PEC al Consiglio Direttivo;
- c) per espulsione (nell’ipotesi di costante incompatibilità di indirizzo riguardo ai principi dettati dallo Statuto dell’Associazione, anche riguardo al perseguimento degli scopi istituzionali ed all’esercizio delle attività che ne sono l’esplicazione).
8.2 – Costituisce motivo di espulsione la presentazione di dichiarazioni false e la violazione di uno o più doveri stabiliti dagli art. 7.1 e 7.2.
8.3 – L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
8.4 – Gli associati receduti o espulsi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono riavere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l’hanno determinata e questa deve essere soggetta approvazione del Consiglio Direttivo.
8.5 – Qualora il Consiglio Direttivo accerti la morosità di un Socio dopo la data del 31 (trentuno) marzo, questi non farà più parte dell’Associazione.
Articolo 9 – ORGANI
9.1 – Sono Organi dell’Associazione:
- a) l’Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Revisore.
9.2 – E’ espressamente esclusa la retribuzione alle cariche dell’Associazione, in quanto qualsiasi attività è svolta a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto della Associazione.
Articolo 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO
10.1- L’Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri.
10.2 – Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e i membri sono rieleggibili. Se un Consigliere, per qualsiasi motivo, cessa dall’incarico decade, nel caso che metà del Direttivo presenti le dimissioni il Direttivo stesso viene a decadere.
10.3 – Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.
10.4 – I Consiglieri decadono automaticamente dall’incarico qualora risultino assenti ingiustificati per quattro sedute consecutive del Consiglio Direttivo.
10.5– Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta sia necessario od opportuno e comunque qualora ne faccia richiesta per iscritto, anche via mail o posta elettronica, almeno un terzo dei Consiglieri. 10.6 – Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante sistemi informatici di videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, l’adunanza del Consiglio si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
10.7 – Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei Consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
10.8– Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
10.9– Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano presente.
10.10– Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione compresi, fra gli altri, quelli di:
- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell’Associazione;
- b) ratificare l’ammissione dei soci e adottare i provvedimenti che comportino la perdita della qualità di socio di cui al precedente art. 8 lett. c), d) ed e);
- c) redigere i bilanci preventivi e consuntivi;
- d) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati; determinare l’impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell’Associazione;
- e) proporre all’Assemblea l’ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- f) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all’assemblea o ad altri organi.
10.11– Al Segretario competono:
– la redazione dei verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo che sottoscrive unitamente al Presidente;
– la tenuta dei libri dell’Associazione;
– può essere delegato dal Consiglio Direttivo a provvedere a specifici adempimenti;
– il controllo relativo all’ammissione degli Associati e ne ammette l’ingresso, salvo ratifica del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può inoltre delegare al Segretario il coordinamento e l’organizzazione di tutta l’attività gestionale, esecutiva ed economica dell’Associazione, nell’ambito delle direttive impartite dallo stesso Consiglio Direttivo e dall’Assemblea, sempre nei limiti individuati dal Consiglio Direttivo.
10.12– Il Tesoriere, se nominato, sovrintende alla gestione degli aspetti finanziari dell’Associazione e predispone la stesura dei Bilanci consuntivi e preventivi, nonché le operazioni di pagamento ed incasso sui conti correnti dell’Associazione, sempre nei limiti individuati dal Consiglio Direttivo. Se il Tesoriere non viene nominato tali compiti spettano al Segretario.
Articolo 11 – IL PRESIDENTE
11.1 – Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
11.2 – Il Presidente di norma convoca e presiede l’Assemblea dei Soci, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle deliberazioni e, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell’Associazione.
Articolo 12 – REVISORE
Il Revisore ha una funzione di controllo sull’amministrazione del patrimonio. Può essere scelto dall’Assemblea Generale anche fra i non soci e dura in carica un triennio. Il controllo dallo stesso esercitato è di legalità e correttezza contabile. Il Revisore redige una relazione con i risultati delle verifiche effettuate che deve presentare in occasione della convocazione dell’Assemblea Generale per l’approvazione del rendiconto economico finanziario. La carica di Revisore non è compatibile con quella di consigliere.
Articolo 13 – ESERCIZI SOCIALI e BILANCIO
13.1 – L’esercizio finanziario si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.
13.2 – Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio consuntivo da presentare, unitamente al bilancio preventivo, per l’approvazione all’Assemblea dei Soci. L’Assemblea che dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, Google Meet, Teams, videoconferenze, teleconferenze).
13.3 – Dalla data dell’avviso di convocazione dell’assemblea, il bilancio verrà depositato presso la sede dell’Associazione a disposizione dei soci che intendessero consultarli
Articolo 14 – DESTINAZIONE DEGLI AVANZI DI GESTIONE E DEL PATRIMONIO
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti del Terzo settore.
E’ obbligatorio impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di cui all’art. 4 del presente Statuto.
Articolo 15 – SCIOGLIMENTO
L’eventuale scioglimento, ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’Associazione, la stessa ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione, ad altri enti del Terzo settore, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Gorla Maggiore, 25 marzo 2021
Il Presidente il segretario
Pierino Bonci Elio Donadoni